Il presente articolo è stato pubblicato sulla rivista “La Bazza”, Annata II, numero 002 – FEBBRAIO 2022, Rivista di discipline umane e scientifiche sul patrimonio culturale di Bologna, di titolarità di Succede solo a Bologna APS https://www.succedesoloabologna.it/labazza/

Di Ilaria Simoncini

Poco meno di un anno fa usciva sulle pagine locali di svariati quotidiani la notizia che i manifesti esposti tra via dell’Abbadia e via San Felice da un collettivo di public art erano stati censurati dall’algoritmo di Facebook che li aveva inopinatamente ritenuti inappropriati.

Al di là della discutibilissima decisione di delegare il potere censorio ad un algoritmo, l’episodio richiama alla mente gli interventi delle autorità civili e religiose che nella seconda metà del Cinquecento sostituirono le denominazioni odonomastiche, fino ad allora sorte spontaneamente tra il popolo con riferimenti alle caratteristiche dei luoghi e a fatti di cronaca locale, censurandone i significati osceni.

Esempio di tale attività censoria del passato è via del Fossato (già vicolo Fregatette) che collegava via Nosadella a via Saragozza.

Il nome Fregatette ha scatenato molte ipotesi, per vero parzialmente smentite dai più accreditati studiosi di odonomastica, tutte incentrate sul seno femminile. L’esigua larghezza della strada infatti, solleticava la fantasia dei popolani che immaginavano i passanti costretti al contatto fisico quando si incrociavano per la via. Un’altra spiegazione ancora più maliziosa è che in loco vi fosse un’intensa attività di prostituzione. Del resto la via parallela si chiamava Sozzonome, oggi via Senzanome, anch’esso interpretato dall’immaginario collettivo come indecente (ancora oggi i bolognesi chiamano la via Suznómm, con la z sonora).

Nella nostra Costituzione, l’unico limite espressamente previsto alla libertà di manifestazione del pensiero tramite i diversi mezzi possibili (oltre naturalmente agli ulteriori interessi c.d. costituzionalmente rilevanti, quali l’onore, la riservatezza, il sentimento religioso, l’ordine pubblico, la salute e così via) è quello del buon costume, concetto che tende a coincidere col comune senso di pudore e pubblica decenza, sulla base di un sentire collettivo medio che evidentemente muta nel tempo, evolvendo parallelamente agli orientamenti ed ai comportamenti dei consociati.

La giurisprudenza applicativa di tale limite si è spostata via via che la morale comune acquisiva nuovi contorni, anche in conseguenza dei cambiamenti sociali e culturali.

L’impatto di Internet sulla vita dei suoi utenti ha spostato il dibattito giurisprudenziale in materia di censura nell’ambito delle piattaforme sociali di comunicazione, facendo entrare i social network nelle aule dei Tribunali. In particolare ci si è chiesto quali siano i poteri di censura delle piattaforme on line, come ad esempio nel caso richiamato in apertura, con riferimento alla rimozione di foto o post.

L’iscrizione ad un social network, dal punto di vista giuridico, rappresenta un contratto per adesione mediante il ricorso a moduli on line predisposti unilateralmente dal fornitore a cui si applica la legge italiana sulle obbligazioni contrattuali.

Alla luce di detta premessa, occorre pertanto chiedersi se le clausole inserite nelle condizioni di uso dei social network che attribuiscono poteri di rimozione dei post degli utenti e di sospensione degli account siano da considerarsi vessatorie e conseguentemente da dichiararsi nulle.

L’orientamento dei primi tribunali che hanno esaminato casi di questo tipo (tra cui anche quello felsineo) ha concordemente ritenuto che dette clausole non possono essere considerate vessatorie e sono pertanto da ritenersi validamente pattuite in quanto appaiono poste a salvaguardia del sinallagma contrattuale, cioè dell’equilibrio tra la possibilità per l’utente di esprimersi e condividere contenuti ritenuti importanti e il pregiudizio che determinate modalità espressive o determinati contenuti possano arrecare alla sicurezza e al benessere altrui o all’integrità della stessa community; il che è come dire che quelle modalità espressive sono accettate nella misura in cui non finiscano con il divenire un attentato alla sicurezza e al benessere di altri utenti e/o all’integrità dei valori della stessa community. La violazione dei criteri di equilibrio sopra descritti, che sono sostanzialmente regole di convivenza civile, può ben dunque essere valutata alla stregua di un inadempimento contrattuale che, ove esistente, abilita la controparte a sospendere la propria prestazione, rimuovendo o bloccando i contenuti che violino tali disposizioni contrattuali.

La valutazione circa la legittimità della condotta censoria del social network, però, può essere sempre subordinata ad un rigoroso ed attento vaglio giurisdizionale, con riferimento ad ogni singolo episodio.

Se, da un lato, vengono riconosciuti poteri di autotutela alle piattaforme on line, d’altro canto, l’esercizio in concreto di tali poteri non deve sfociare in comportamenti apertamente violativi della sfera di libertà espressiva che, a ben vedere, costituisce il contenuto tipico e, per così dire, la ragion d’essere dell’adesione ad un social network, la cui funzione è appunto quella di consentire agli utenti di esprimersi e condividere contenuti per loro importanti.

L’episodio di censura artistica bolognese evocato in apertura offre un interessante spunto di riflessione sui limiti del meccanismo censorio on line: la rimozione unilaterale di foto, post o addirittura di un intero profilo social, in violazione della libertà di espressione costituzionalmente garantita, a maggior ragione se delegata ad un algoritmo, rappresenta un inadempimento del gestore e getta le basi per una eventuale pretesa risarcitoria da parte dell’utente.

BIBLIOGRAFIA:

MARIO FANTI, Le vie di Bologna : saggio di toponomastica storica e di storia della toponomastica urbana, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1974, pag. 332-335.

ATHOS VIANELLI, Le strade e i portici di Bologna. Un itinerario affascinante nei quartieri del centro storico tra antiche vie e palazzi secolari in un susseguirsi di suggestive scoperte, Roma, Newton Compton editori, 1982, pagg. 318-320

GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, 3 ͣ ed., Padova, CEDAM, 2001, pagg. 320-321.

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